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REGIO DECRETO-LEGGE 30 agosto 1925, n. 1621

Atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno. (025U1621)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/1925
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1926, n. 1263 (in G.U. 28/07/1926, n. 173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/07/1992)
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Testo in vigore dal:  25-9-1925 al: 27-7-1926
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Non può procedersi a sequestro nonché a pignoramento, vendita, ed in genere, ad atti esecutivi su beni mobili ed immobili, navi, crediti, titoli, valori e ogni altra cosa spettante ad uno Stato estero, senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.

La presente disposizione si applica solo a quegli Stati che ammettano la reciprocità.