stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 30 agosto 1925, n. 1621

Atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno. (025U1621)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/1925
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1926, n. 1263 (in G.U. 28/07/1926, n. 173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/07/1992)
nascondi
Testo in vigore dal: 23-7-1992
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di  Stato  per
la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per  gli
affari esteri,  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e  con  i
Ministri per le finanze e per l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Non si puo' procedere al sequestro o pignoramento ed in genere,  ad
atti esecutivi su beni mobili od  immobili,  navi,  crediti,  titoli,
valori, e ogni altra  cosa  spettante  ad  uno  Stato  estero,  senza
l'autorizzazione del Ministro per la giustizia. 
 
  Le procedure in corso non possono essere proseguite senza la  detta
autorizzazione. 
 
  Le disposizioni suddette si applicano soltanto a quegli Stati,  che
ammettono la  reciprocita',  la  quale  deve  essere  dichiarata  con
decreto del Ministro. 
 
  Contro   il   detto   decreto   e   contro   quello   che   rifiuti
l'autorizzazione non e' ammesso ricorso ne' in via  giudiziaria,  ne'
in via amministrativa. (2) 
                                                                ((3)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 13 luglio  1963,  n.  135
(in G.U. 1ª s.s. 20/07/1963, n. 194), ha dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  dell'ultimo   comma   del   presente   articolo,   in
riferimento all'art. 113 della Costituzione. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 15 luglio  1992,  n.  329
(in G.U. 1ª s.s. 22/07/1992, n. 31), ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo "nella parte  in  cui  subordina
all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia  il  compimento
di atti conservativi o esecutivi su beni  appartenenti  a  uno  Stato
estero  diversi  da  quelli  che,  secondo  le  norme   del   diritto
internazionale generalmente riconosciute, non sono  assoggettabili  a
misure coercitive".