stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1509

Proroga del termine di applicabilità delle norme in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie. (025U1509)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/09/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  17-9-1925 al: 25-2-1926
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine di applicabilità delle norme vigenti in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie stabilito dai decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 23 gennaio 1921, n. 56; 6 febbraio 1923, n. 431, e 23 maggio 1924, n. 996, in rapporto alla data di concessione delle linee, è prorogato al 31 dicembre 1925.

Resta fermo al 30 giugno 1930 il termine che si riferisce alla data di apertura delle linee all'esercizio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Giurati - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 agosto 1925.

Atti del Governo, registro 239, foglio 225. - Casati.