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REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1925, n. 1407

Applicazione delle tasse per imbarco e sbarco dei passeggeri. (025U1407)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-9-1925 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 30 gennaio 1924, n. 239, concernenti provvedimenti vari per il porto di Napoli;
Visto il successivo R. decreto-legge 3 aprile 1924, col quale venne rinviata al 1° luglio 1924 l'applicazione delle tasse portuali a Napoli;
Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 944, che inviava al 1° gennaio 1925 l'applicazione delle suddette tasse;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, concernente le tasse portuali a Genova, Napoli, Venezia e Livorno;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1




L'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1921, n.2101, è sostituito dal seguente:

I passeggeri che abbiano preso imbarco o debbano sbarcare in altro porto nazionale o delle Colonie italiane sono esenti dal pagamento della tassa suddetta».