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REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1925, n. 1343

Disposizione concernenti l'Istituto storico italiano e la Scuola storica nazionale. (025U1343)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-8-1925 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1



Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a comandare un professore ordinario dei Regi istituti medi d'istruzione, assegnato a sede di primaria importanza o avente comunque titolo per la destinazione a sede primaria, a prestar servizio presso l'Istituto storico italiano, su richiesta della sua Presidenza, per i lavori dell'Istituto. Il comando potrà cessare su domanda del professore o d'ufficio. Il professore comandato che intenda essere richiamato dovrà presentare domanda al Ministro per la pubblica istruzione non più tardi del 30 giugno. In ogni caso il richiamo nel servizio scolastico sarà disposto d'al 1° ottobre.