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LEGGE 18 giugno 1925, n. 1094

Costituzione dei Consigli provinciali e delle Giunte provinciali amministrative. (025U1094)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-7-1925 al: 21-12-2008
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Art. 1




Sono abrogati gli articoli 73, 74, 75, 76, 77, 79, 83, 84, 85, 115 e 116 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e sono richiamati in vigore gli articoli 92, 93, 94, 95, 230, 232, 235, 238, 240, 246, 247 e 280, n. 2, della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonché il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2064, per quanto riguarda la circoscrizione mandamentale agli effetti elettorali.

Nell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, le parole « nelle circoscrizioni elettorali provinciali » e « nella circoscrizione » sono rispettivamente sostituite con le altre « nei mandamenti » e « nel mandamento ».

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire i termini della rinnovazione generale ordinaria dei Consigli comunali e provinciali, anche in deroga agli articoli 56, 95 e 279 del testo unico della legge.

Entro trenta giorni dalla ricostituzione, i Consigli provinciali provvederanno alla rinnovazione della nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, con le norme del citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.