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REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 767

Estensione alle nuove Provincie di talune disposizioni vigenti sulla pesca in quanto concernono le acque dolci. (025U0767)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-6-1925
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e  l'art.  3
della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, nonche' del  R.  decreto-legge
22 febbraio 1924, n. 211; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro  Segretario  di  Stato  per  l'economia
nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei  Ministri,  e
con i Ministri Segretari di Stato per l'interno,  per  la  giustizia,
per le finanze, per i lavori pubblici e per l'istruzione pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le leggi 4 marzo 1877, n. 3706, e 24 marzo 1921, n. 312, nonche'  i
Regi  decreti-legge  21  ottobre  1923,  nn.  2472  e  2726,   questo
limitatamente all'art. 2, e 23 maggio 1924, n. 921, sulla  pesca,  in
quanto  concernono  le  acque  dolci,  sono  pubblicati  ed   avranno
esecuzione nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre
1920, n. 1322; 19 dicembre 1920, n. 1778, e col R.  decreto-legge  22
febbraio 1924, n. 211, con  la  osservanza  delle  norme  di  cui  ai
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