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REGIO DECRETO-LEGGE 1 maggio 1925, n. 582

Istituzione dell'Opera nazionale del dopolavoro. (025U0582)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n.102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-5-1925 al: 8-12-1926
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per le finanze, per l'interno, per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È istituita, con sede in Roma, l'Opera nazionale del dopolavoro, avente per iscopo:

a) di promuovere il sano e proficuo impiego delle ore libere dei lavoratori con istituzioni dirette a sviluppare le loro capacità fisiche, intellettuali e morali;

b) di provvedere all'incremento di tali istituzioni fornendo ad esse l'assistenza necessaria e promuovendone la erezione in Ente morale;

c) di riunire le istituzioni stesse in consorzi per l'acquisto del materiale di arredamento e di propaganda e per altri scopi di interesse comune;

d) di far conoscere con pubblicazioni ed altri mezzi di diffusione i vantaggi di tali istituzioni e i risultati delle provvidenze da esse attuate per l'elevazione delle classi lavoratrici;

e) di assegnare speciali attestati di b enemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli ed a coloro che abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini dell'Opera.