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REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1925, n. 405

Approvazione del regolamento del personale ferroviario con le relative tabelle delle disposizioni sulle competenze accessorie nonchè delle piante del personale degli uffici. (025U0405)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-4-1925
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. decreto  28
giugno 1912, n. 728; 
 
  Visto il  decreto  Luogotenenziale  13  agosto  1917,  n.  1393,  e
successive modificazioni ed aggiunte; 
 
  Visto l'art. 6 della legge 7 aprile 1921, n. 368; 
 
  Visto il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651; 
 
  Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3082; 
 
  Visto il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1083; 
 
  Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Sono approvati l'annesso regolamento del personale  delle  Ferrovie
dello Stato e le relative disposizioni sulle  competenze  accessorie,
di cui agli allegati nn. 1 e 2, visti, d'ordine Nostro, dai  Ministri
per le comunicazioni e per le finanze, in sostituzione: 
 
    a) del regolamento del  personale  delle  Ferrovie  dello  Stato,
approvato col decreto Luogotenenziale 13  agosto  1917,  n.  1393,  e
delle modificazioni ed aggiunte approvate successivamente; 
 
    b) del regolamento del  personale  provvisorio  e  del  personale
aggiunto, approvato col  decreto  Luogotenenziale  di  cui  al  comma
precedente; 
 
    c) dei quadri di classificazione, piante organiche,  disposizioni
sulle competenze accessorie ed altre norme, approvate col R.  decreto
6 dicembre 1923, n. 2651; 
 
    d) del  R.  decreto  31  dicembre  1923,  n.  3082,  relativo  al
trattamento del personale provvisorio ed aggiunto e di quello addetto
al traghetto di Venezia; 
 
    e) del R. decreto 19 giugno 1924, n. 1083,  circa  l'attribuzione
di assegni al personale delle Ferrovie dello Stato  dei  gradi  8°  a
14°.