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REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 397

Attribuzione alla Regia avvocatura erariale della difesa legale dell'Amministrazione delle ferrovie anche per le vertenze relative al trasporto. (025U0397)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/04/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-4-1925 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2828;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni e col Ministro Guardasigilli; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le consultazioni legali, la rappresentanza e la difesa delle vertenze derivanti dal trasporto che interessano l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono affidate, a decorrere dal 1° luglio 1925, alla Regia avvocatura erariale.

A decorrere dalla stessa data si applicano alle dette vertenze le norme stabilite dal capo terzo del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.

Presso l'Amministrazione centrale delle ferrovie dello Stato e presso le sedi dei compartimenti in cui non siano costituiti uffici dell'Avvocatura erariale sono distaccati funzionari dell'Avvocatura anzidetta per provvedere alla consulenza e all'assistenza immediata.
Ai detti funzionari può anche essere affidata dai rispettivi capi dell'Avvocatura la trattazione consultiva o contenziosa di altri affari in materia ferroviaria.

Per le cause relative al contratto di trasporto innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione ferroviaria spetta agli agenti dell'Amministrazione stessa all'uopo delegati, i quali saranno muniti di mandato generale o speciale a sensi dell'art. 156 del Codice di procedura civile.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di deferire la trattazione di dette cause all'Avvocatura erariale, la quale potrà delegare, per la rappresentanza, i capi stazione od altri agenti amministrativi ferroviari, munendoli di mandato ai termini del comma precedente.