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REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1925, n. 360

Provvedimenti economici a favore dei maestri elementari. (025U0360)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-4-1925 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2996, recante provvedimenti a favore dei maestri elementari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, del Ministro Segretario di Stato per l'istruzione pubblica e del Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il supplemento di servizio attivo a favore degli insegnanti delle scuole elementari è aumentato delle somme sottoindicate:

insegnante straordinario . . . . . . . . . . . . . . . . L. 900
insegnante ordinario con non oltre dodici anni di
servizio, escluso quello di straordinario . . . . . . » 1000
insegnante ordinario con oltre dodici anni di servizio,
escluso quello di straordinario . . . . . . . . . . . » 1200