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REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 332

Norme per l'applicazione del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, al personale dell'Ispettorato industriale delle nuove Provincie. (025U0332)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-4-1925 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, che estende il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austro-ungarica;
Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con cui si provvede alla sistemazione giuridica del personale suddetto;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3093, sull'assimilazione economica dell'Ispettorato industriale delle nuove Provincie;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Al personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austro-ungarica in qualità di ispettore superiore della VI classe di rango ed inquadrato nella Tabella 2ª (ispettori capi circolo) allegata al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3093, è conferito, con decorrenza dal 1° dicembre 1923, il grado VII del gruppo A di cui alla tabella n. 81 allegata al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con l'anzianità, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, ad esso spettante a norma del citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3093.