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REGIO DECRETO 2 agosto 1924, n. 2363

Modificazione alla misura delle indennità da erogarsi sul Fondo di previdenza del personale delle dogane. (024U2363)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-4-1925 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.

RE D'ITALIA

Veduta la legge 12 luglio 1912, n.812, che istituì un Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane;

Visto l'art. 22 del regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo predetto, approvato con R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1778;

Ritenuta la necessità di modificare, in rapporto alle risultanze della gestione del Fondo medesimo, la misura delle indennità fissate nella tabella che dell'indicato regolamento forma parte integrante;

Udito il Consiglio di amministrazione del Fondo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla preposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È triplicata, a far tempo dal 1° gennaio 1924, la misura-delle indennità fissate dalla tabella annessa al suddetto regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza istituito a favore del personale delle dogane con la legge 12 luglio 1912, n. 812.

È soppressa dalla data suddetta la nota 1ª in calce alla tabella medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Dè Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1925.

Atti del Governo, registro 234, foglio 108. - Granata.