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REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2284

Tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdino nei porti dello Stato. (024U2284)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-2-1925 al: 9-8-1947
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Con effetto dal 15 febbraio 1925 gli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sono modificati come segue:

«Art. 20. - Le navi a vapore nazionali e le estere, equiparate in virtù di trattati alle nazionali, le quali approdino ad un porto, ad una rada o spiaggia dello Stato per operazioni di commercio, pagheranno per tassa di ancoraggio:

a) L. 3 per tonnellata di stazza netta se provengano dall'estero;

b) L. 1 se navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato.

Queste tasse sono valevoli per 30 giorni incominciando dal giorno dell'approdo. Le navi predette potranno però abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di 12 mesi pagando il triplo delle tasse rispettivamente stabilite dalle lettere a) e b) di questo articolo».

«Art. 21. - Le navi a vela nazionali e le estere equiparate, in virtù di trattati, alle nazionali, le quali, provenienti da porti situati fuori del Mediterraneo, approdino a un porto, a una rada o spiaggia dello Stato, per operazioni di commercio, pagheranno per tassa di ancoraggio:

a) L. 1 per ogni tonnellata di stazza netta, se hanno una stazza netta di 100 tonnellate o meno;

b) L. 1.50 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le prime 100.

Questa tassa è valevole per un anno qualunque sia il numero degli approdi che effettuassero in tale periodo di tempo».

«Art. 22. - Le navi a vela nazionali e le estere equiparate, in virtù di trattati, alle nazionali, addette esclusivamente alla navigazione del Mare Mediterraneo, limitato allo Stretto di Gibilterra e al Canale di Suez e in esso compresi il Mar Nero, il Mar di Marmara e il Mar d'Azof, pagheranno per tassa d'ancoraggio L. 1, per ciascuna tonnellata di stazza netta eccedente le 50.

Questa tassa è valevole per un anno qualunque sia il numero degli approdi dall'estero.

I bastimenti a vela inferiori alle 50 tonnellate sono esenti dalle tasse di ancoraggio».

«Art. 23. - Le navi a vapore e a vela che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate di stazza netta, avranno facoltà di pagare rispettivamente in luogo dell'intera tassa la metà o il quarto soltanto della tassa di ancoraggio più un diritto fisso di centesimi 20 per tonnellata di stazza netta.

Quelle che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza potranno pagare, in luogo della tassa d'ancoraggio intera o di quella ridotta di cui sopra, un diritto di L. 12, per ciascuna tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

Quando la nave imbarchi o sbarchi passeggeri avrà facoltà di pagare, invece della tassa di ancoraggio, il diritto di L. 40 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato, indipendentemente dalla tassa ridotta che fosse dovuta per le merci imbarcate e sbarcate nei limiti previsti dal presente articolo.

Le tasse pagate in base al presente articolo sono valevoli soltanto per le operazioni compiute nel porto in cui sono imposte».