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REGIO DECRETO 14 dicembre 1924, n. 2191

Concessione dei servizi radioauditivi circolari alla società anonima Unione Radiofonica Italiana (U.R.I.). (024U2191)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-1-1925 al: 12-12-1927
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Riconosciuta la opportunità di dare in concessione i servizi radioauditivi circolari in Italia;
Visto l'art. 24 del R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, col quale è data facoltà al Ministero delle comunicazioni di accordare la concessione di stazioni trasmittenti pei servizi di radioaudizione circolare sia nazionale, sia regionale;
Considerato che per la speciale natura della concessione non potevano essere invitate alla gara che ditte le quali dessero sicuro affidamento di un regolare servizio;
Visto che tra le offerte pervenute quella della Unione Radiofonica Italiana presenta le migliori garanzie finanziarie e tecniche e riconosciuto che l'offerta stessa è la più conveniente per l'Amministrazione e per gli utenti;
Visto l'atto di sottomissione in data 27 novembre 1924 col quale la società anonima Unione Radiofonica Italiana accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la, concessione dei servizi suddetti;
Udita la Commissione consultiva tecnico-legale;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Oggetto della concessione.


Lo Stato accorda alla società Unione Radiofonica Italiana, che nel testo della presente convenzione sarà denominata «URI», con sede in Roma, la concessione esclusiva dei servizi privati di radioaudizioni circolari in Italia i quali saranno svolti da una stazione trasmittente nazionale, a Roma, da altre due stazioni regionali una a Milano ed una a Napoli o Palermo ed eventualmente da altre tre stazioni che la Società ritenesse opportuno di impiantare oppure il Ministero delle comunicazioni facesse obbligo di impiantare oltre alla stazione di Fiume di cui all'art. 2 della convenzione in data 4 maggio 1923 fra il Governo di Fiume e la Società anonima fiumana delle radiocomunicazioni, qui allegato in copia.

Le stazioni trasmittenti suddette dovranno essere utilizzate soltanto per trasmettere concerti musicali, audizioni teatrali, conferenze, prediche, discorsi, lezioni e simili, nonché notizie: queste ultime però sotto le garanzie determinate dall'art. 13 del presente capitolato.

Le stazioni trasmittenti potranno fare anche servizio di pubblicità e sui proventi lordi derivanti da esso dovrà essere corrisposto il 50% al Ministero delle comunicazioni. È assolutamente vietata qualsiasi. trasmissione di notizie per conto di terzi.