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REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1924, n. 1842

Sistemazione economica e giuridica del personale proveniente dall'Amministrazione statale di Fiume. (024U1842)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n.102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-12-1924 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, che annette la città di Fiume al Regno d'Italia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'areonautica, e del Ministro Segretario di stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il personale di ruolo proveniente dall' Amministrazione statale di Fiume, in servizio alla entrata in vigore del presente decreto, è assimilato a quello del Regno, ed è ascritto:

a) ai gruppi A, B e C, stabiliti con l'Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, approvato con Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in quanto sia riconosciuto in possesso di requisiti equipollenti a quelli richiesti per gli impiegati del Regno, rispettivamente appartenenti ai detti gruppi ed abbia qualifiche corrispondenti a quelle proprie degli impiegati stessi;

b) al personale subalterno, di cui all'allegato IV al citato Regio decreto, in quanto abbia qualifiche che corrispondano a quelle dei personali indicati nelle tabelle contenute nell'allegato medesimo;

c) al personale dei sottufficiali, militari di truppa e graduati e agenti di custodia delle carceri, di cui all'allegato VI allo stesso decreto, in quanto trattisi di personale con attribuzioni analoghe, escluso quello appartenente ai corpi di polizia.