stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 1589

Esazione dei diritti erariali sui cinematografi a mezzo della Società Italiana degli Autori. (024U1589)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-11-1924 al: 2-6-1925
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 46 e 47 della legge dei diritti erariali sugli spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A datare dal 1° novembre 1921 il diritto erariale sull'introito lordo totale degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private, è dovuto nelle seguenti misure:

Quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, non supera L. 0.50: il 10%.

Quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, supera L. 0.50, ma non L. 1: il 25 %.

Quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, supera L. 1: il 30%.

I diritti erariali anzidetti devono essere riscossi anche per gli spettacoli di beneficenza e per quelli il cui provento viene destinato a scopi speciali, che non costituiscono lucro diretto per gli organizzatori.

Essi devono essere pagati alla fine di ogni giornata di spettacolo, senza diritto ad alcun abbuono, all'agente incaricato della riscossione per conto dello Stato, dall'impresario o esercente o da chiunque abbia ottenuto la licenza prescritta dalla legge di pubblica sicurezza.

Tali diritti sono comprensivi di ogni addizionale; ma nella provincia di Milano in aggiunta ai medesimi deve essere riscosso il diritto addizionale, di che all'art. 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, nella misura di L. 2 per ogni 100 lire dei prezzi, a favore del teatro «alla Scala», gestito da un Ente autonomo.

I diritti in parola restano invariati ove l'Amministrazione finanziaria imponga l'uso delle macchine a contatore, di che al successivo art. 9.