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REGIO DECRETO 10 luglio 1924, n. 1256

Impiego della radiotelegrafia e radiotelefonia nei porti del Regno e delle Colonie da parte di navi da guerra estere. (024U1256)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 6-9-1924
al: 5-6-1934
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  Visto il R. decreto n. 860 in data 28 maggio 1922, che detta  nuove
norme per la concessione del permesso  di  ancoraggio  alle  navi  da
guerra estere nei porti e nel mare del Regno e delle Colonie; 
 
  Visto il R. decreto n. 899 in  data  29  marzo  1923,  che  apporta
alcune modificazioni al decreto precitato; 
 
  Ritenuta l'opportunita' che siano stabilite delle norme  anche  per
l'impiego della radiotelegrafia e radiotelefonia, nei porti del Regno
e nelle Colonie, da parte di navi da guerra estere; 
 
  Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere  in
massima favorevole; 
 
  Sulla proposta, del Ministro per la marina, di concerto con  quelli
per gli affari esteri, per  la  guerra,  per  le  colonie  e  per  le
comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Le navi da guerra  estere  e  le  aeromobili  che  le  accompagnino
debbono, nelle acque delle piazze forti e nei porti del Regno e delle
Colonie,  osservare  le  seguenti  disposizioni   per   l'uso   della
radiotelegrafia e radiotelefonia, oltre quelle dettate dal R. decreto
in data 28 maggio 1922, n. 860, modificato con il R. decreto 29 marzo
1923, n. 899.