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REGIO DECRETO 2 giugno 1924, n. 931

Applicazione dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo agli assegni a terra da corrispondersi ai personali civili e militari della Regia marina. (024U0931)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-7-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla

proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli effetti della revisione stabilita dai comma 3° e 4° dell'articolo 189 del R. decreto n. 2395 dell'11 novembre 1923, le indennità per rimborsi di spesa, i soprassoldi ed assegni speciali, a terra, che restano in vigore per gli ufficiali della Regia marina, per i sottufficiali della Regia marina e delle capitanerie di porto e per i sottocapi e comuni del corpo Reale equipaggi, nonché per i personali civili, sono stabiliti dagli articoli seguenti e dalle annesse sei tabelle, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.