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REGIO DECRETO 23 maggio 1924, n. 927

Estensione ai territori annessi dei Regi decreti del 9 febbraio 1919, n. 112, e 2 dicembre 1923, n. 2686, concernenti rispettivamente il contratto d'impiego privato e la risoluzione delle controversie derivanti da esso. (024U0927)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-6-1924
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, l'articolo 3
della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 e l'art. 3 del R. decreto-legge
22 febbraio 1924, n. 211; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli
affari di culto e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono pubblicati nei territori annessi  in  base  all'art.  3  della
legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'art. 2 della legge 19  dicembre
1920, n. 1778, ed all'art. 2 del decreto-legge 22 febbraio  1924,  n.
211: 
 
  a) il  decreto-legge  9  febbraio  1919,  n.  112,  che  regola  il
contratto d'impiego privato; 
 
  b) il decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, che detta  norme  per
la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal  contratto
d'impiego privato, ad eccezione dell'articolo 10 del decreto stesso.