stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 921

Modificazioni al titolo III (credito peschereccio) della legge 24 marzo 1921, n. 312 sulla pesca e sui pescatori. (024U0921)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 29-6-1924
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312,  che  reca  provvedimenti  in
favore della pesca e dei pescatori; 
 
  Visto il R.  decreto-legge  2  dicembre  1923,  n.  2688,  portante
modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito  per
la cooperazione; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 4 della legge 24 marzo 1921, n. 312, recante provvedimenti a
favore della pesca e dei pescatori, e' sostituito dal seguente: 
 
  L'Istituto nazionale di credito per  la  cooperazione,  oltre  alle
operazioni previste dalle norme vigenti, potra'  fare  prestiti  alle
Societa' cooperative di pescatori, lavoratori od ai loro consorzi, le
une e gli altri legalmente costituiti: 
 
    a) per la costruzione e l'acquisto di  battelli,  di  navi  e  di
attrezzi da pesca; 
 
    b) per l'impianto e l'esercizio di depositi e di vendite; 
 
    c) per qualsiasi altro  impianto  concernente  l'industria  della
pesca, della piscicoltura, delle spugne e del corallo. 
 
  Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad iscrivere in  bilancio
la somma di L.  2,000,000  a  titolo  di  anticipazione  all'Istituto
nazionale predetto, il quale dovra'  destinarla  esclusivamente  alle
operazioni di credito previste nel comma precedente. 
 
  Tale somma dovra' essere rimborsata entro i termini e  con  i  modi
che verranno stabiliti con decreto Reale promosso  dal  Ministro  per
l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze.