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REGIO DECRETO-LEGGE 1 maggio 1924, n. 763

Disposizioni concernenti le scuole elementari nei territori annessi. (024U0763)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 dicembre 1925, n. 2301 (in G.U. 04/01/1926, n.2).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-5-1924 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Considerato che con il 1° gennaio 1924 è entrato in vigore nei territori annessi l'ordinamento tributario del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La quota di contributo, da consolidarsi a carico dei Comuni dei territori annessi di cui agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920 n. 1322 e 2 della legge 19 dicembre 1920 n. 1778, i quali hanno le scuole elementari amministrate dal Regio provveditore agli studi è fissata nella misura di L. 2 per ogni abitante secondo la popolazione risultante dai dati del censimento del 1921. Detto contributo sarà versato dal l° gennaio 1924 da ciascun Comune con le modalità ed entro i termini prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

In tale contributo non sono comprese le somme dovute dai Comuni per effetto del R. decreto 31 dicembre 1923 numero 2996 che determina il nuovo stato economico dei maestri elementari.