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REGIO DECRETO-LEGGE 1 maggio 1924, n. 655

Modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 1067 e 27 settembre 1923, n. 2351, relativi alle comunicazioni senza filo. (024U0655)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/1947)
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Testo in vigore dal: 16-5-1924
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto dell'8 febbraio 1923, n. 1067; 
 
  Visto il R. decreto del 5 giugno 1923, n. 1262; 
 
  Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1488; 
 
  Visto il R. decreto del 27 settembre 1923, n. 2351; 
 
  Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2644; 
 
  Visto il R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2755; 
 
  Considerata la necessita' di introdurre alcune aggiunte e modifiche
al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e di modificare il R. decreto
27 settembre 1923, n. 2351; 
 
  Inteso il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
poste, ed i telegrafi, di concerto coi Ministri per le finanze e  per
l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il secondo comma dell'art. 6 del R. decreto  8  febbraio  1923,  n.
1067, sulle comunicazioni senza filo e'  abrogato  e  sostituito  dal
seguente; 
 
  L'autorizzazione invece di  impiantare  e  di  esercitare  stazioni
semplicemente riceventi ad uso degli  uffici  governativi,  dei  Regi
istituti di istruzione media  e  superiore  e  dei  Regi  osservatori
astronomici, meteorologici e geodinamici,  viene  conferita  mediante
licenza  gratuita  rilasciata  dal  Ministero  delle  poste   e   dei
telegrafi. 
 
  Il Governo ha facolta' di accordare  autorizzazioni  temporanee  di
stazioni trasmittenti  in  occasione  di  mostre,  esposizioni  e  di
manifestazioni commerciali e sportive in genere. 
 
  Tali autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero delle poste e dei
telegrafi previo pagamento di un canone mensile variabile da L. 100 a
L. 500 secondo le norme fissate nel regolamento.