stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 586

Approvazione della Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro di bordo come carbonai e fuochisti. (024U0586)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n.102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/1926)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 20-5-1924
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri, di concerto con quelli per l'economia  nazionale,  per
la marina, per la giustizia e gli affari di culto,  per  le  finanze,
per le poste ed i telegrafi, e per le colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intera  esecuzione
alla Convenzione  concernente  l'eta'  minima  per  l'ammissione  dei
fanciulli al lavoro di bordo in qualita'  di  carbonai  e  fuochisti,
adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale
del lavoro della Societa' delle Nazioni nel  corso  della  sua  terza
sessione (Ginevra, ottobre-novembre 1921); 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare le norme occorrenti per
conformare  la   legislazione   interna   alle   disposizioni   della
Convenzione predetta.