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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3245

Riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro. (023U3245)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1924. L'Errata-Corrige (in G.U. 17/03/1924, n. 65) ha modificato il tipo provvedimento da Regio decreto-legge a Regio decreto. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-3-1924 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'Ispettorato dell'industria e del lavoro, istituito con la legge 22 dicembre 1912, n. 1361 ha il compito:

a) di accertare l'esecuzione di tutte le leggi sul lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato con le eccezioni stabilite dalle leggi o determinate dal regolamento per l'esecuzione del presente decreto;

b) raccogliere e trasmettere al Ministero dell'economia nazionale notizie e informazioni relative alle condizioni ed allo svolgimento della produzione nazionale e in genere tutte quelle notizie che fossero richieste dal Ministero nei riguardi delle industrie o del lavoro;

c) adempiere tutte le altre funzioni indicate dalla legge 22 dicembre 1912, n. 1361 o stabilite da altre leggi o delegate dal Ministero dell'economia nazionale.

L'Ispettorato dell'industria e del lavoro è ordinato in base alle disposizioni del presente decreto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, rimangono in vigore le disposizioni della legge 22 dicembre 1912, n. 1361.