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REGIO DECRETO 15 novembre 1923, n. 3204

Norme per l'espropriazione, ai fini della colonizzazione, delle terre steppiche della Tripolitania. (023U3204)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-3-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i Regi decreti 26 gennaio 1913, n. 48; 29 giugno 1913 n. 838, e 3 luglio 1921, n. 1207, relativi all'accertameno dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai fini della colonizzazione e per soddisfare le esigenze di concessioni agrarie da farsi secondo le norme in vigore il Governatore ha facoltà di espropriare i terreni di proprietà privata o collettiva purché si tratti di terre steppiche, che da almeno tre anni non siano state vivificate con piantagioni arboree o con altre colture razionali.

Non costituisce vivificazione di terreni la sola coltura saltuaria di piante erbacee.