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REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1923, n. 3146

Proroga del termine per l'occupazione temporanea dei terreni occorsi per baraccamenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908. (023U3146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-2-1924 al: 2-2-1929
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



E prorogato fino al 31 dicembre 1928 il termine di cui all'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1857, entro il quale può essere protratta con decreto del Prefetto, di anno in anno, per ciascuno dei Comuni per i quali ne sia riconosciuta la necessità, la occupazione temporanea dei terreni occorsi per baraccamenti o per altre esigenze, nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.