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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 2973

Autorizzazione al Ministro per la giustizia di assumere in servizio provvisorio il personale aggregato e di custodia occorrente per il funzionamento degli stabilimenti carcerari nelle nuove Provincie. (023U2973)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-1-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Sino a quando non verrà provveduto alla definitiva determinazione degli organici per il personale delle carceri nelle nuove Provincie, è data facoltà al Ministro per la giustizia di assumere in servizio provvisorio il personale aggregato e di custodia occorrente per il funzionamento degli stabilimenti carcerari di dette Provincie, entro i limiti stabiliti dalle annesse tabelle.