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REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2970

Norme per la contabilità dei vaglia interni relativa all'esercizio 1921-22. (023U2970)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-2-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il decreto Reale in data 16 novembre 1921, n. 1826, col quale consente la riassunzione sommaria delle contabilità vaglia riferibili agli esercizi dal 1914-15 al 1920-21;
Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 25 luglio 1887, n. 4866 (serie 3ª), e quello del 12 giugno 1910, n. 331;
Riconosciuta la necessità di addivenire entro breve tempo alla sistemazione delle contabilità vaglia dell'esercizio 1921-22, nell'intento precipuo di non danneggiare ulteriormente gli interessi del pubblico;
Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per la contabilità dei vaglia interni, relativa all'esercizio 1921-22, è sospesa l'applicazione dell'art. 61 del regolamento per la gestione dei vaglia e dei titoli di credito postali, approvato con R. decreto n. 4866 (serie 3ª) del 25 luglio 1887, e l'Amministrazione è autorizzata a compilare, in luogo dei riassunti indicati nell'articolo stesso, speciali prospetti schematici mensili per ciascuna specie di vaglia, dai quali risultino soltanto le somme dei vaglia emessi, le rettificazioni a debito e a credito, e le somme dei vaglia da pagare o rinnovabili.