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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2958

Disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo. (023U2958)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-2-1924
al: 31-12-1925
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
ad interim per gli affari esteri,  di  concerto  con  quello  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La posizione di carriera dei funzionari collocati fuori  ruolo  per
prestare servizio presso determinate  Amministrazioni  od  Enti,  che
saranno indicati con appositi decreti Reali da emanarsi dai  Ministri
interessati, di concerto con quello per le finanze, restera' regolata
per il periodo in cui i funzionari  stessi  trovansi  nella  predetta
posizione, in modo che essi possano partecipare insieme con gli altri
alle promozioni a mano a mano che queste si effettuino, rimanendo  in
soprannumero nel grado in cui sono collocati.