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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2841

Riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. (023U2841)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 23-1-1924
al: 4-3-1924
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo  del  Re
con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Veduta  la  legge  17  luglio  1890,  n.  6972,  e  le   successive
modificazioni di essa; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17  luglio  1890,  n.
6972, ed in ogni altro articolo della  legge  stessa  e  delle  altre
leggi, dei decreti e dei regolamenti che  vi  hanno  attinenza,  alla
espressione «istituzioni pubbliche  di  beneficenza»  si  sostituisca
«istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza». 
 
  Al citato articolo primo della legge 17 luglio 1890,  n.  6972,  e'
aggiunto il comma seguente: 
 
  «Con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'interno, di concerto
con  quello  dell'istruzione,  possono  essere  dichiarati   istituti
scolastici e posti  alla  dipendenza  del  Ministero  dell'istruzione
quegl'istituti  a  favore   dei   ciechi,   nei   quali   gli   scopi
dell'educazione e dell'istruzione, in base alle tavole di  fondazione
e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui
fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati».