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REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2810

Modificazioni al R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relative alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie. (023U2810)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-1-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei pieni poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativo alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie;
Veduto il R. decreto 16 ottobre 1923, n. 2428, relativo all'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche e del relativo personale;
Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per la trasformazione in ricevitorie o in uffici secondari degli uffici succursali postali telegrafici delle nuove Provincie che non provvedono all'inoltro dei telegrammi per apparato telegrafico o telefonico, i coefficienti relativi al reddito telegrafico, di cui alla lettera b), dell'art. 11 del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, devono essere ridotti a metà, cioè, nella misura del 25, del 15 e del 10 per cento a seconda del reddito.