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REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2788

Provvedimenti per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti. (023U2788)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-1-1924
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei poteri conferiti al Governo del Re  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 4 ottobre 1917, numero 1609,
modificato dal R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2282; 
 
  Vista la legge comunale e provinciale; 
 
  Riconosciuta  la  necessita'  di  disciplinare  la   gestione   dei
patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto con quelli per  l'interno,  per  le
finanze e per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  I Comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e  dei
pascoli, comunque loro appartenenti, mediante  aziende  speciali,  da
costituirsi nei modi stabiliti dal presente decreto,  quando,  tenuto
conto dell'importanza economica di detti beni, tale forma di gestione
si manifesti possibile e conveniente. 
 
  In tal caso essi godranno di un contributo, da parte  delta  Stato,
nella misura che  potra'  estendersi  fino  al  75  per  cento  dello
stipendio assegnato al personale tecnico, e  fino  al  50  per  cento
dello  stipendio  assegnato  al  personale  di  custodia  assunto  in
servizio per il funzionamento  dell'azienda  stessa,  rimanendo  ogni
altra spesa a totale carico dell'Ente. 
 
  La misura del contributo e la sua durata, non  inferiore  a  cinque
anni, sono fissate con decreto del Ministro per l'economia nazionale.