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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2778

Estensione alle nuove Provincie di alcune norme dell'ordinamento notarile italiano. (023U2778)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-12-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, l'art. 1 del Nostro decreto-legge, 31 agosto 1921, n. 1269, ed il Nostro decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324;
Viste le leggi 25 luglio 1871, B. L. I., n. 75, e 25 dicembre 1876, B. L. I., n. 3 dell'anno 1877;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La pratica richiesta per la nomina ai posti di notaio dal paragrafo 6, lettera d), della legge 25 luglio 1871, B. L. I., n. 75, modificato dall'art. 1 della legge 25 dicembre 1876, B. L. I., n. 3 dell'anno 1877, è ridotta alla metà.