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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 2775

Aumento della ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi del magistrati a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani. (023U2775)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1924 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, che approva la costituzione di un istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani con sede in Roma;
Ritenuta la necessità di assicurare al detto istituto, per il più efficace raggiungimento dei suoi benefici scopi, un più largo contributo in forma di ritenuta sugli stipendi dei magistrati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La ritenuta straordinaria mensile, stabilita dall'art. 6 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, sugli stipendi dei magistrati, sarà dovuta da tutti i magistrati, compresi quelli trattenuti, applicati o comunque addetti al Ministero della giustizia o ad altra Amministrazione dello Stato.

La ritenuta, fino a nuova disposizione, è fissata nella seguente misura mensile:

L. 1, per i giudici aggiunti;

L. 2, per i giudici e magistrati di grado parificato;

L. 3, per i consiglieri di Corte di appello e gradi parificati;

L. 4, per i magistrati di grado superiore a quello di consigliere di Corte di appello e parificato.