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REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2657

Tabella indicante le occupazioni, che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692. (023U2657)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
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vigente al 16/02/2021
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Testo in vigore dal: 5-1-1924
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 marzo 1923,  n.  692,  relativo
alla limitazione dell'orario di lavoro per gli  operai  ed  impiegati
delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura; 
 
  Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge
suddetto, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvata la tabella annessa al presente decreto, vista d'ordine
Nostro  dal  Ministro  proponente,  indicante  le   occupazioni   che
richiedono un lavoro discontinuo o di  semplice  attesa  o  custodia,
alle quali non e'  applicabile  la  limitazione  dell'orario  sancita
dall'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 6 dicembre 1953. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                             Corbino. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 
 
    Registrato alla Corte dei Conti, addi' 18 dicembre 1923. 
 
    Atti del Governo, registro 219, foglio 132. - Granata.