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REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1923, n. 2652

Emissione di un quarto miliardo di buoni del tesoro novennali. (023U2652)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-12-1923 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 luglio 1922, n. 915, relativa ai buoni del tesoro a 9 anni;
Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, che modifica la legge stessa;
Visti i Regi decreti 25 marzo 1923, n. 800, 26 aprile 1923, n. 889, e 27 settembre 1923, n. 1994, che autorizzano l'emissione delle prime tre serie dei detti buoni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Stilla

proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Allo scopo di agevolare la sostituzione dei buoni del tesoro ordinari con buoni a più lunga scadenza, è autorizzata l'emissione di una quarta serie dei buoni del tesoro creati con la legge 6 luglio 1922, n. 915, alle identiche condizioni delle serie precedenti per interessi, per termine di rimborso e per ammontare e sorteggio di premi, venendo alla nuova serie estese tutte le disposizioni vigenti per le prime tre serie.

L'inizio dell'emissione, la decorrenza degli interessi dei titoli in vendita e l'abbuono da concedersi ai prenditori saranno fissati con decreto del Ministro per le finanze.