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REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2579

Norme per il funzionamento del Consiglio superiore dell'economia nazionale. (023U2579)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-12-1923
al: 14-11-1925
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, con cui si provvede
alla ripartizione dei servizi del Ministero dell'economia nazionale e
si costituisce il Consiglio superiore dell'economia nazionale; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il Consiglio superiore dell'economia nazionale  istituito  a  norma
degli articoli 22-25 del R. decreto 6 settembre  1923,  n.  2125,  e'
composto di n. 45 membri nominati con decreto Reale su  proposta  del
Ministro per l'economia nazionale,  sentiti,  ove  occorra,  i  corpi
tecnici, le associazioni, organizzazioni o gli Enti interessati  alle
materie di competenza del Consiglio predetto. 
 
  Ne fanno  parte  di  diritto  i  capi  di  servizio  del  Ministero
dell'economia nazionale. 
 
  La ripartizione  dei  membri  del  Consiglio  superiore  nelle  tre
sezioni previste all'art. 23 del R.  decreto  6  settembre  1923,  n.
2125, sara' fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale. 
 
  Quando  il  Consiglio  superiore  debba  occuparsi   di   argomenti
interessanti altra Amministrazione dello Stato, questa sara' invitata
a designare un suo rappresentante, il quale  partecipera'  ai  lavori
del Consiglio con voto deliberativo.