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REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2553

Modificazioni al regime doganale degli oli minerali e dei residui della distillazione di oli minerali. (023U2553)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-12-1923 al: 23-5-1924
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'allegato C alla legge 8 agosto 1895, n. 486, che stabilì una tassa interna sulla trasformazione o rettificazione degli oli minerali greggi e sull' estrazione degli oli minerali di resina o di catrame dai residui della distillazione degli oli minerali, dal catrame o residui di calzame e da ogni altra materia di origine estera o nazionale;
Visto l'art. 2 della legge 24 marzo 1906, n. 86, che soppresse la suddetta tassa per i prodotti ottenuti da materie di origine nazionale;
Visto il R. decreto 19 aprile 1896, n. 123, che approvò il regolamento per l'applicazione della citata legge 8 agosto 1895, allegato C;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificata col Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La voce 643 lett. A) e la voce 644 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, sono modificate come segue:

Parte di provvedimento in formato grafico