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REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2529

Trattamento di previdenza da usarsi al personale delle ferrovie dello Stato, non iscritto al fondo pensioni e proveniente da ferrovie secondarie. (023U2529)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1949)
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Testo in vigore dal:  19-12-1923

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, che approva il regolamento per la previdenza del personale ai pubblici servizi di trasporti;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, e quello per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il trattamento di previdenza e le condizioni pel conseguimento della pensione nei riguardi degli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato, non inscritti al fondo pensioni per le ferrovie medesime, in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto e provenienti dalle ferrovie Alessandria-Ovada, Cremona-Borgo San Donnino, Lucca-Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana, Aulla-Monzone, Mestre-Primolano, Roma-Albano-Nettuno, Roma-Ronciglione-Viterbo, Varese-Porto Ceresio, Secondarie della Sicilia, Reali Sarde, Udine-Portogruaro per San Giorgio di Nogaro e San Giorgio di Nogaro-ex confine italo-austriaco e dalle ferrovie della ex Società Veneta, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.