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REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2529

Trattamento di previdenza da usarsi al personale delle ferrovie dello Stato, non iscritto al fondo pensioni e proveniente da ferrovie secondarie. (023U2529)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1949)
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Testo in vigore dal: 19-12-1923
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. decreto 30 settembre 1920,  n.  1538,  che  approva  il
regolamento per la previdenza del personale ai  pubblici  servizi  di
trasporti; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto  con  quello  per  le  finanze,  e  quello  per
l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il trattamento di previdenza  e  le  condizioni  pel  conseguimento
della pensione nei riguardi degli  agenti  di  ruolo  delle  ferrovie
dello  Stato,  non  inscritti  al  fondo  pensioni  per  le  ferrovie
medesime, in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto
e provenienti dalle  ferrovie  Alessandria-Ovada,  Cremona-Borgo  San
Donnino,   Lucca-Bagni   di    Lucca-Castelnuovo    di    Garfagnana,
Aulla-Monzone,         Mestre-Primolano,         Roma-Albano-Nettuno,
Roma-Ronciglione-Viterbo,  Varese-Porto  Ceresio,  Secondarie   della
Sicilia, Reali Sarde, Udine-Portogruaro per San Giorgio di  Nogaro  e
San Giorgio di Nogaro-ex confine  italo-austriaco  e  dalle  ferrovie
della ex  Societa'  Veneta,  sono  regolati  dalle  disposizioni  del
presente decreto.