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REGIO DECRETO 15 novembre 1923, n. 2506

Norme per la classifica e manutenzione delle strade pubbliche. (023U2506)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 4-12-1923
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la legge  20  marzo  1865,  n.  2248,  all.  F,  sulle  opere
pubbliche; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con il Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Le strade pubbliche, fatta eccezione per le vicinali,  si  dividono
in 5 classi: 
 
    a) Appartengono alla 1ª classe: le  strade  che  complessivamente
costituiscono la rete viabile principale del Regno  ed  i  principali
allacciamenti di questa alle reti viabili degli Stati limitrofi; 
 
    b) Appartengono alla 2ª classe: le strade, non appartenenti  alla
1ª classe, che servono in generale alla  piu'  diretta  comunicazione
fra il capoluogo d'una provincia  ed  i  capoluoghi  delle  provincie
limitrofe,  ovvero  congiungono  il  capoluogo  d'una  provincia  coi
capoluoghi dei circondari in cui e' divisa, od infine congiungono  il
capoluogo d'una provincia  coi  vicini  porti  marittimi,  lacuali  o
fluviali, ovvero con valichi alpini od appenninici importanti; 
 
    c) Appartengono alla  3ª  classe:  in  generale  le  strade  che,
formando con quelle della 1ª e 2ª classe una rete  organica,  mettono
in comunicazione diretta o indiretta i capoluoghi  dei  comuni  d'una
provincia coi rispettivi capoluoghi di mandamento e di circondario; 
 
    d) Appartengono alla 4ª classe:  le  strade  che  congiungono  il
maggior centro d'un comune coi maggiori centri dei  comuni  contigui,
in  quanto  non  comprese  nelle  classi   precedenti;   quelle   che
congiungono il maggior centro d'un comune con le sue frazioni, con la
chiesa  parrocchiale,  col  cimitero,  con   la   prossima   stazione
ferroviaria,  tramviaria,  o  con  un  porto  marittimo,  lacuale   o
fluviale; quelle che congiungono le principali frazioni d'un  comune;
quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati e  non  costituiscono
traverse di strade delle prime tre classi; 
 
    e) Appartengono alla 5ª classe:  le  strade  militari  aperte  al
pubblico transito.