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REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1923, n. 2459

Conglobamento dell'addizionale per le tasse di manomorta, sulle donazioni e successioni e per le tasse in surrogazione del bollo e del registro e sui contratti di borsa. (023U2459)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-11-1923 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, elevato dall'art. 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, al venti per cento sulle tasse in amministrazione del Ministero delle finanze, è conglobato con le tasse, riguardo alle donazioni, alle successioni ed ai passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefizi ecclesiastici e delle cappellanie, anteriori al 9 luglio 1923. È parimenti conglobato riguardo ai redditi dei corpi morali e stabilimenti di manomorta, alle tasse in surrogazione del bollo e registro, nonché alle tasse di bollo sui contratti di borsa.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Dè Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1923.

Atti del Governo, registro 218, foglio 178. - Granata.