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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1923, n. 2311

Norme per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata, da Provincie o da Comuni. (023U2311)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1996)
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Testo in vigore dal: 24-3-1931
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico di leggi 9 maggio 1912, n. 1447; 
 
  Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467; 
 
  Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto col  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
Ministro dell'interno, e con i Ministri Segretari  di  Stato  per  la
giustizia e gli affari di culto, per  le  finanze  e  per  l'economia
nazionale; 
 
                               Art. 1 
 
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148)) 
                                                                ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 ha disposto (con l'art. 11,
comma 2) che "Tutte le norme del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311,
e  successive,  riguardanti  il  trattamento  di  previdenza   e   di
quiescenza, restano in vigore fino alla  pubblicazione  del  suddetto
decreto di coordinamento in quanto  siano  applicabili  e  non  siano
contrastanti con le disposizioni  del  presente  decreto  ed  annesso
regolamento (allegato A)".