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REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2282

Modificazioni alle disposizioni in vigore in materia d'incoraggiamento alla silvicoltura ed alla pastorizia. (023U2282)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 22-11-1923
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 4 ottobre 1917, numero 1605,
modificato dal R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1723; 
 
  Vista la legge (testo unico) del 21 marzo 1912, n. 442; 
 
  Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 589; 
 
  Riconosciuta la necessita' di modificare le disposizioni in  vigore
in materia d'incoraggiamento alla silvicoltura e alla pastorizia  per
aumentarne  l'efficacia  e  meglio  armonizzarle  con  gli  interessi
pubblici; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia, nazionale, di concerto con quelli  dell'interno,  per  la
giustizia e gli affari di culto, per  i  lavori  pubblici  e  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il primo comma dell'art. 29 della legge 2 giugno 1910, numero  277,
con le modificazioni di cui all'art. 1, comma 7, del R. decreto-legge
19 novembre 1921, n. 1723, e' sostituito dalle disposizioni seguenti: 
 
  Il Ministero dell'economia nazionale e'  autorizzato  ad  accordare
gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per  la  formazione  di
nuovi  boschi  o  per  la  ricostituzione  di   boschi   estremamente
deteriorati, nonche' premi nella misura non superiore  ai  due  terzi
della     relativa     spesa,      determinata      insindacabilmente
dall'Amministrazione forestale quando  ne  riconosca  l'opportunita',
potra'  altresi'  accordare  gratuitamente  i  semi  e  le   piantine
occorrenti e nel  caso  che  non  abbia  fornito  gratuitamente  tali
materiali, nella determinazione del premio sara' tenuto  conto  anche
del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture. 
 
  I premi come pure i semi e le piantine saranno  concessi  solo  nel
caso che trattasi di terreni soggetti od  assoggettabili  al  vincolo
forestale a norma delle leggi vigenti. 
 
  Se pero' la formazione  e  ricostituzione  di  boschi  siano  state
iniziate anteriormente all'entrata in vigore  del  presente  decreto,
detti premi saranno concessi anche se i terreni non si trovino  nelle
condizioni di cui al precedente comma,  sempre  quando  i  rispettivi
proprietari abbiano osservate le norme  di  cui  all'articolo  132  e
seguenti del regolamento, approvato con R. decreto 19 febbraio  1911,
n. 188.