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REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2119

Semplificazioni nel procedimento espropriativo per le opere interessanti le ferrovie dello Stato. (023U2119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-10-1923 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 5 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per pubblica utilità, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188;
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento delle ferrovie esercitate dallo Stato, modificata dalla legge 7 aprile 1921, n.-368;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di State pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'art. 76 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato legge 7 aprile 1921, n. 368, è sostituito il seguente: «Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a m. 100 dal confine della ferrovia, la pubblica utilità viene dichiarata con decreto del Ministro pei lavori pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte della competente autorità ferroviaria.

Quando i beni da espropriare eccedono il detto limite, la pubblica utilità dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato viene dichiarata con decreto del Ministro pei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, previa approvazione dei relativi progetti da parte dell'autorità ferroviaria Competente come al precedente comma.

I lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, potranno con decreto del Ministro pei lavori pubblici, udita l'autorità ferroviaria competente per l'approvazione dei relativi progetti, essere dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.