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REGIO DECRETO 27 agosto 1923, n. 1995

Norme per la trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie in base all'ordinamento stabilito dal R. decreto 18 marzo 1923, n. 596. (023U1995)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1928)
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Testo in vigore dal:  4-10-1923 al: 26-6-1924
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100 riflettente l'ordinamento per il personale delle ricevitorie e degli agenti rurali, modificato dal R. decreto 30 settembre 1920, n. 1441;
Vista la legge 30 settembre 1920, n. 1364 e il R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 2010 che recano provvedimenti a favore dei ricevitori postali, telegrafici, fonotelegrafici, supplenti, portalettere rurali e procaccia a piedi;
Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 160 che estende ai servizi postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie, le leggi e le norme regolamentari del Regno che disciplinano l'ordinamento interno degli organi direttivi e degli uffici esecutivi postali e telegrafici;
Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440 relativo alla sistemazione giuridica del personale postale, telegrafico e telefonico del cessato regime;
Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 596, concernente il funzionamento degli stabilimenti postali, telegrafici e telefonici;
Visto il R. decreto 29 marzo 1923, n. 763 concernente la istituzione di agenzie postali, telegrafiche e telefoniche;
Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1133 relativo agli uffici secondari postali telegrafici e telefonici;
Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236, relativo alla sistemazione economica del personale del cessato regime appartenente all'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;
Inteso il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste e per i telegrafi; Abbiamo decretano e decretiamo:

Art. 1



Gli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie, i quali secondo l'ordinamento preesistente erano classificati come uffici erariali, come uffici di classe, e come collettorie postali ex austriache, saranno trasformati gradualmente, entro il 30 giugno 1924, in uffici principali, in uffici secondari, in ricevitorie, in agenzie, in collettorie, in posti telefonici secondo quanto previsto dal R. decreto 21 gennaio 1923, n. 160, e in base all'ordinamento stabilito dal R. decreto 18 marzo 1923, n. 596.

Per attuare la suddetta trasformazione saranno applicate, secondo la importanza dei diversi stabilimenti, le disposizioni e le norme riguardanti gli analoghi stabilimenti esistenti nelle altre provincie del Regno.