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REGIO DECRETO 27 agosto 1923, n. 1995

Norme per la trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie in base all'ordinamento stabilito dal R. decreto 18 marzo 1923, n. 596. (023U1995)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1928)
Testo in vigore dal: 4-12-1924
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. decreto-legge  2  ottobre  1919,  n.  2100  riflettente
l'ordinamento per il  personale  delle  ricevitorie  e  degli  agenti
rurali, modificato dal R. decreto 30 settembre 1920, n. 1441; 
 
  Vista la legge 30 settembre 1920, n. 1364 e il R. decreto-legge  29
dicembre  1921,  n.  2010  che  recano  provvedimenti  a  favore  dei
ricevitori   postali,   telegrafici,   fonotelegrafici,    supplenti,
portalettere rurali e procaccia a piedi; 
 
  Visto il R. decreto  13  febbraio  1921,  n.  196  che  approva  il
regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 2 ottobre 1919,  n.
2100 e del R. decreto-legge 30 settembre 1920, numero 1441; 
 
  Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 160 che estende ai  servizi
postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie, le  leggi  e
le norme  regolamentari  del  Regno  che  disciplinano  l'ordinamento
interno degli organi direttivi e degli  uffici  esecutivi  postali  e
telegrafici; 
 
  Visto il  R.  decreto  18  febbraio  1923,  n.  440  relativo  alla
sistemazione  giuridica  del   personale   postale,   telegrafico   e
telefonico del cessato regime; 
 
  Visto  il  R.  decreto  18  marzo  1923,  n.  596,  concernente  il
funzionamento degli stabilimenti postali, telegrafici e telefonici; 
 
  Visto  il  R.  decreto  29  marzo  1923,  n.  763  concernente   la
istituzione di agenzie postali, telegrafiche e telefoniche; 
 
  Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n.  1133  relativo  agli  uffici
secondari postali telegrafici e telefonici; 
 
  Visto  il  R.  decreto  3  maggio  1923,  n.  1236,  relativo  alla
sistemazione economica del personale del cessato regime  appartenente
all'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni; 
 
  Inteso il Consiglio dei Ministri; 
 
  Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste  e
per i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretano e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie,
i quali secondo l'ordinamento preesistente  erano  classificati  come
uffici erariali, come uffici di classe, e come collettorie postali ex
austriache, saranno trasformati  gradualmente,  entro  il  30  giugno
1924, in uffici principali, in uffici secondari, in  ricevitorie,  in
agenzie, in collettorie, in posti telefonici secondo quanto  previsto
dal R. decreto 21 gennaio 1923, n. 160,  e  in  base  all'ordinamento
stabilito dal R. decreto 18 marzo 1923, n. 596. (2)((3)) 
 
  Per attuare la suddetta trasformazione saranno  applicate,  secondo
la importanza dei diversi stabilimenti, le disposizioni  e  le  norme
riguardanti gli analoghi stabilimenti esistenti nelle altre provincie
del Regno. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il  Regio  D.L.  23  maggio  1924,   n.   904,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 4 giugno 1925, n. 839, ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "I termini di cui all'art. 1 del R. decreto 27 agosto
1923, n. 1995, relativi alla  trasformazione  degli  uffici  postali,
telegrafici e telefonici delle nuove Provincie in uffici  principali,
secondari, ricevitorie, agenzie, e posti  telefonici  pubblici,  sono
prorogati al 31 dicembre 1924". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il  Regio  D.L.  23  ottobre  1924,  n.  1785,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "I termini di cui all'articolo 1 del  R.  decreto  27
agosto 1923, n.  1995,  relativo  alla  trasformazione  degli  uffici
postali, telegrafici e telefonici delle  nuove  Provincie  in  uffici
principali,  secondari,  ricevitorie,  agenzie  e  posti   telefonici
pubblici, sono prorogati al 30 giugno 1925".