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REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1923, n. 1994

3ª Emissione di buoni del Tesoro novennali. (023U1994)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-10-1923 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 luglio 1922, n. 915, relativa ai buoni del Tesoro a nove anni;
Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, che modifica la legge stessa;
Considerato che, dato il tempo trascorso dalla data di pubblicazione della citata legge 6 luglio 1922, n. 915, e del citato R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, la loro applicazione resterebbe limitata per effetto delle scadenze di buoni del Tesoro verificatesi nel frattempo;
Visti i Regi decreti 25 marzo 1923, n. 600, e 26 aprile 1923, n. 889, che autorizzano l'emissione della prima e della seconda serie dei detti buoni;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La terza serie dei buoni del Tesoro novennali al portatore per il valore nominale di un miliardo di lire, che, a partire dal 1° ottobre 1923, verrà emessa in esecuzione della legge 6 luglio 1922, n. 915, e del R. decreto-legge 23 marzo 1923, n. 583, è destinata alla sostituzione:

a) dei buoni del Tesoro triennali e quinquennali di scadenza al 1° ottobre 1923;

b) dei buoni del Tesoro ordinari estinti senza rinnovazione dalla data di pubblicazione della legge 6 luglio 1922 in poi;

c) dei buoni del Tesoro ordinari in circolazione alla data di pubblicazione del presente decreto.

I buoni frutteranno l'interesse annuo del 5 per cento con godimento dal 15 maggio 1923, e con esenzione da ogni imposta e tassa presente e futura. L'interesse sarà pagabile in due rate semestrali posticipate al 15 maggio e al 15 novembre di ciascun anno.

Inoltre concorreranno ai premi stabiliti nell'annessa tabella, i quali verranno estratti a sorte pel 15 maggio e 15 novembre di ciascun anno a partire dal 15 novembre 1923, nei termini e con le modalità fissate con decreto 20 aprile 1923 dal Ministro delle finanze.

Agli acquirenti sarà concesso un abbuono di L. 0.50 per ogni cento lire di capitale nominale.