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REGIO DECRETO 28 giugno 1923, n. 1890

Norme circa l'amministrazione delle carceri e dei riformatori e gli agenti di custodia. (023U1890)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/09/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-9-1923 al: 10-1-1991
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260, che approva il regolamento generale carcerario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro Segretario di Stato per l'interno e col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'amministrazione delle carceri dipende dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, il quale esercita la sua vigilanza sugli stabilimenti carcerari e sui riformatori per mezzo dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re presso i tribunali.

Sono modificate, in conformità le contrarie o diverse disposizioni del R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260, che approva il regolamento generale carcerario, e di qualsiasi altra legge o decreto, intendendosi che la competenza attribuita sulla materia al Ministero dell' interno, al Prefetto o Viceprefetto della provincia e al Sottoprefetto del circondario, è sostituita, rispettivamente da quella del Ministero della giustizia, del procuratore generale del distretto della Corte d'appello o del procuratore del Re del circondario. Restano tuttavia fermi l'art. 437 del suindicato R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260 e l'art. 647 del R. decreto 16 maggio 1920, n. 1908.

Le attribuzioni deferite agli uffici delle prefetture e sottoprefetture saranno compiute rispettivamente dagli uffici delle segreterie giudiziarie presso le procure generali delle Corti di appello e presso le procure del Re dei tribunali, salvo quanto è disposto dagli articoli successivi del presente decreto.